TITOLO I
DENOMINAZIONE, AMBITO DI RAPPRESENTANZA E FINALITA’
ART. 1 Denominazione
FEDERVIAGGIO – Federazione del turismo organizzato – è l’iniziativa unitaria delle imprese italiane che operano nella filiera della produzione di viaggi organizzati. Essa è una libera associazione apolitica, apartitica e senza scopo di lucro che si riconosce nei principi statutari e nelle regole di comportamento adottate dalla Confederazione Italiana del Commercio, del Turismo dei Servizi e delle Piccole e Medie Imprese Confcommercio, da Confturismo e dalle Organizzazioni nazionali rappresentative delle imprese operanti nel settore del Turismo che a Confturismo aderiscono.
FEDERVIAGGIO ha sede legale ed operativa a Roma presso Confturismo, può istituire, con delibera del proprio Comitato Direttivo, ulteriori sedi ed uffici sul territorio nazionale e comunitario ed ha durata illimitata.
ART. 2 Finalità
FEDERVIAGGIO, in coordinamento con Confturismo e con le Organizzazioni ad essa aderenti:
promuove in tutti i campi la crescita economica e culturale delle imprese che operano nella filiera della produzione di viaggi organizzati e favorisce lo sviluppo di modelli di turismo accessibile, sostenibile ed etico;
persegue – anche stipulando intese e realizzando iniziative - lo sviluppo di relazioni permanenti e qualificate fra i Soci e fra questi e le Organizzazioni ed imprese di altri comparti del Turismo nonché di settori e comparti correlati in un’ottica di sviluppo globale e di massima condivisione di conoscenze e risultati;
attiva e si fa carico di seguire a tutti i livelli processi di riconoscimento del ruolo primario che il Turismo, nonché le imprese ed addetti che in esso operano, rivestono nello sviluppo economico e culturale territoriale, nazionale, comunitario ed internazionale;
pone in essere le più opportune iniziative di informazione, formazione ed aggiornamento dedicate alle imprese aderenti ed ai loro dipendenti e collaboratori;
supporta l’attività dei Soci con servizi di assistenza e consulenza capaci di interpretare, trasversalmente al settore ed ai comparti e settori correlati, le evoluzioni delle normative inerenti al comparto del Turismo organizzato a livello nazionale e comunitario;
interpreta e fa presenti istanze e proposte dei Soci nei confronti degli Enti, Organi, Commissioni e Istituzioni nazionali ed internazionali;
espleta ogni altro compito che da deliberati degli Organi statutari sia ad essa affidato per il perseguimento delle finalità associative.
TITOLO II
SOCI ED ORGANI
ART. 3 Soci - Diritti, Obblighi e decadenza dei soci
Aderiscono in qualità di Soci tutte le imprese italiane, anche riunite in forma consortile, che – con le caratteristiche fissate dal Regolamento applicativo del
presente Statuto - operano nella filiera della produzione di viaggi organizzati.
Le modalità di presentazione e di accoglimento delle richieste di adesione – in
merito alle quali decide il Comitato Direttivo - sono definite dal Regolamento applicativo
del presente Statuto. Il Socio è rappresentato nell’Associazione del legale rappresentante
dell’impresa o da suo delegato ad acta scelto
per la funzione.
I Soci condividono i principi ispiratori del presente Statuto e le finalità dell’Associazione e si impegnano, ciascuno per quanto di propria capacità e competenza, a valorizzarne
i contenuti nella propria attività. Nella figura del loro rappresentante o delegato
ad acta hanno diritto di elettorato attivo e passivo negli Organi dell’Associazione
secondo quanto fissato dal presente Statuto e dal Regolamento attuativo e fruiscono
dei servizi da essa messi a disposizione. Si impegnano al rispetto del presente
Statuto, del Regolamento attuativo e di tutti i documenti regolamentativi adottati
dall’Associazione con delibera dei competenti Organi. Ne supportano l’operato con
la partecipazione attiva alle iniziative associative ed alle riunioni degli Organi
dei quali i rispettivi rappresentanti o delegati ad acta fanno parte, nonché con
la regolare corresponsione delle quote associative deliberate dai competenti Organi.
Essi conferiscono altresì la più ampia visibilità esterna al loro impegno associativo,
in particolare mediante l’uso del marchio e del logo FEDERVIAGGIO sulle proprie
pubblicazioni, siti e materiale di comunicazione secondo le regole di utilizzo del
medesimo fissate con apposita delibera dei competenti Organi di FEDERVIAGGIO che
ne autorizza l’utilizzo su richiesta e ne detiene la proprietà.
I Soci tutti decadono con effetto immediato a seguito di presentazione di lettera di dimissioni o per delibera di esclusione adottata dai competenti Organi in opposizione
alla quale essi potranno appellarsi secondo quanto stabilito dal presente Statuto
e Regolamento attuativo. Decadono altresì - con delibera di ratifica del Comitato
Direttivo -
nei casi di cessazione dell’attività o per incorporazione in altra Società o a seguito di
modifica significativa dell’oggetto sociale nonché in caso di apertura a loro carico di
procedura concorsuale.
La perdita della qualità di Socio in tutti i casi non esonera dal rispetto degli
impegni finanziari già assunti per effetto della partecipazione all’Associazione
e comporta comunque la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.
ART. 4 Organi
Sono Organi di FEDERVIAGGIO:
• l’Assemblea dei Soci;
• il Comitato Direttivo;
• il Presidente;
• il Collegio dei Revisori
Con cadenza quadriennale l’Assemblea dei Soci elegge i componenti elettivi del Comitato
Direttivo.
Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo fra i propri componenti nella riunione
di insediamento.
I Vice Presidenti vengono successivamente eletti dal Comitato Direttivo
fra i propri componenti su proposta del Presidente.
I componenti del Comitato Direttivo decadono automaticamente in caso di assenza
ingiustificata per più di tre riunioni consecutive. Decadono inoltre qualora - successivamente
alla loro elezione o cooptazione - venga a mancare la loro qualifica di rappresentanti
o delegati ad acta dei Soci ai sensi del precedente art. 3. Di tale perdita di
qualifica il Comitato Direttivo di FEDERVIAGGIO dovrà ricevere pronta comunicazione.
Decadono altresì qualora il Socio del quale sono rappresentanti venga a perdere tale qualità. Alla loro sostituzione si provvede automaticamente con la cooptazione
del primo dei non eletti o, in mancanza, procedendo a nuova elezione nella prima
riunione
successiva dell’Organo competente ovvero alla cooptazione per i componenti non elettivi.
Il componente così eletto o cooptato resterà in carica fino alla successiva scadenza
elettiva di rinnovo dell’Organo. Solo in caso di impedimento permanente o decadenza
del Presidente subentra automaticamente il Vice Presidente più anziano d’età che
ne assume ad interim tutti i poteri ed i mandati e riunisce, entro 60 giorni dall’assunzione
dell’incarico, il Comitato Direttivo per l’elezione del Presidente che resterà in
carica fino alla successiva naturale scadenza elettiva.
ART. 5 Assemblea dei soci – Convocazione, partecipazione e voto, maggioranze e attribuzioni
L’Assemblea dei Soci è convocata, su parere conforme del Comitato Direttivo, dal
Presidente dell’Associazione - che la presiede - e si svolge in seduta ordinaria
ogni anno entro il primo quadrimestre. Inoltre l’Assemblea dei Soci può essere convocata
in seduta straordinaria ogni qual volta lo richieda il Presidente, su parere conforme
del Comitato Direttivo, ovvero ne facciano pervenire al Presidente domanda motivata
– contenente gli argomenti da porre all’ordine del giorno - un numero di Soci che
rappresenti almeno il 30% dei voti degli aventi diritto. In tal caso il Presidente
dovrà procedere alla riunione dell’Assemblea entro e non oltre il termine di 60
giorni dal momento in cui viene formalmente a conoscenza della richiesta. In tutti
i casi la convocazione dell’Assemblea deve essere inviata con un anticipo di almeno
15 giorni alla Sede di ciascun Socio a
mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax o comunicazione di posta elettronica
indirizzato al legale rappresentante che riporti luogo, data, ora della prima e della seconda
convocazione e ordine del giorno.
All’Assemblea partecipano di diritto i rappresentanti dei Soci o i loro delegati ad acta identificati ai sensi del precedente art. 3. Ogni Socio esprime voto secondo
quanto stabilito
dal Regolamento attuativo del presente Statuto.
Qualora il rappresentante o il delegato ad acta di un Socio non possa partecipare
all’Assemblea, il legale rappresentante del Socio stesso può validamente delegare
la partecipazione e l’esercizio del voto ad un Socio che non sia già portatore di
delega da
parte di altro Socio.
L’Assemblea dei Soci è validamente costituita in seduta tanto ordinaria che straordinaria,
anche in assenza di preventiva convocazione, con la presenza del Presidente, della
totalità dei Soci; in caso di regolare convocazione, è validamente costituita con
la presenza diretta o per delega di almeno due terzi dei Soci in prima convocazione
e con la presenza diretta o per delega di almeno un terzo dei Soci in seconda convocazione,
che deve seguire la prima a distanza di non meno di un’ora. In apertura di riunione
l’Assemblea nomina – su proposta del Presidente – tre scrutatori.
L’Assemblea dei Soci delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti direttamente o per delega, senza tenere conto degli astenuti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione o modifiche al presente Statuto
è in ogni caso necessario il voto favorevole della metà più uno dei voti degli aventi
diritto. Le votazioni sono di norma palesi salvo che riguardino persone: in tal
caso, fatto salvo il diritto dell’Assemblea di esprimersi per acclamazione, si procede
con votazione a scrutinio segreto.
L’Assemblea dei Soci:
• stabilisce, nell'ambito della proprie funzioni istituzionali e nel rispetto delle finalità di cui al precedente art. 2, le linee generali della politica associativa
nonché le
iniziative da intraprendere per realizzare le attività di comune interesse dei Soci;
• ogni 4 anni elegge, in numero dispari da un minimo di 5 a un massimo di 7 come
deliberato dall’Assemblea stessa, i componenti elettivi del Comitato Direttivo;
• con la stessa cadenza elegge, anche tra i non Soci, il Collegio dei Revisori in
numero di 3 Membri effettivi, dei quali almeno uno iscritto all’albo dei Revisori
contabili. Elegge altresì un Membro supplente, iscritto all’albo dei Revisori contabili,
il quale subentra automaticamente ad integrare il Collegio in caso di dimissioni
o
impedimento permanente di uno dei Membri effettivi;
• delibera le modifiche al presente Statuto nonché lo scioglimento dell’Associazione
con le maggioranze qualificate di cui al presente articolo;
• discute ed approva annualmente la relazione sull’attività svolta ed il rendiconto
finanziario;
• definisce la misura del contributo associativo dovuto dai Soci;
• delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
ART. 6 Comitato Direttivo – Convocazione, partecipazione e voto, maggioranze e attribuzioni
Il Comitato Direttivo è composto dai componenti eletti dall’Assemblea dei Soci e da ulteriori componenti eventualmente cooptati dal Presidente anche in fasi successive
in numero non superiore alla metà dei componenti eletti dall’Assemblea. Tanto i
componenti elettivi quanto quelli cooptati dal Presidente sono identificati tra
i rappresentanti dei Soci ai
sensi del precedente art. 3 e ogni componente esprime un voto.
Salvo che l'Assemblea, in sede di nomina dei componenti del Comitato Direttivo, non provveda direttamente alla nomina del Presidente, i componenti elettivi del
Comitato eletti dall’Assemblea dei Soci sono convocati dal componente più anziano
di età per tenere - entro il termine massimo di 15 giorni dalla data della loro
elezione da parte dell’Assemblea - la riunione di insediamento nel corso della quale
eleggono al loro interno, con votazione
a scrutinio segreto e con voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti, il
Presidente dell’Associazione.
Il Comitato Direttivo così insediato è convocato dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede. La relativa convocazione deve essere fatta pervenire con un anticipo
di almeno 5 giorni di calendario all’indirizzo di ciascun componente a mezzo lettera
raccomandata o telegramma o telefax o comunicazione di posta elettronica completa
di luogo, data, ora
della convocazione e ordine del giorno. Non sono ammesse deleghe.
Il Presidente può inoltre convocare alle riunioni dell’Organo – in qualità di uditori
– i rappresentanti dei Soci o i loro delegati ad acta identificati ai sensi del
precedente art. 3 che non ne facciano parte ovvero terzi che risultino utili all’approfondimento
degli
argomenti posti in discussione all’ordine del giorno.
Il Comitato Direttivo – le cui riunioni si possono validamente effettuare anche a distanza con l’uso di strumenti telematici in video o audio conferenza – è validamente
riunito in assenza di preventiva convocazione con la presenza del Presidente e della
totalità dei suoi componenti; in caso di regolare convocazione è validamente riunito
con la presenza
di almeno la metà più uno dei componenti.
Il Comitato Direttivo delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono di norma palesi
salvo che riguardino persone: in tal caso, fatto salvo il diritto del Comitato Direttivo
di esprimersi per
acclamazione, si procede con votazione a scrutinio segreto.
Il Comitato Direttivo:
• elegge tra i propri componenti , su proposta del Presidente, due Vice Presidenti;
• determina le modalità operative per la migliore attuazione delle iniziative deliberate
dall’Assemblea e dagli altri Organi;
• dirige ed indirizza l’attività associativa;
• redige, approva e modifica il Regolamento attuativo dello Statuto;
• delibera, su proposta del Presidente, luogo, data, ora ed ordine del giorno della
riunione dell’Assemblea dei Soci da convocare in via ordinaria;
• esamina e delibera sulle domande di ammissione dei Soci in relazione ai canoni ed
alle procedure fissate dal presente Statuto e dal Regolamento attuativo;
• predispone annualmente la relazione sull’attività svolta, il rendiconto finanziario e la
proposta di contributo associativo dovuto dai Soci da presentare all’Assemblea;
• delibera l’esclusione dei Soci che siano venuti meno al rispetto del presente
Statuto, del Regolamento attuativo o dei documenti regolamentativi adottati con
delibera dei competenti Organi nonché all’obbligo di regolare versamento del
contributo associativo;
• istituisce e sopprime sedi ed uffici sul territorio nazionale e comunitario;
• per il migliore perseguimento delle finalità associative, istituisce Comitati
permanenti formati da Soci appartenenti a categorie omogenee d’imprese;
• nomina gruppi tecnici di approfondimento su specifiche materie e discipline, che al Comitato Direttivo riferiscono gli esiti del proprio lavoro avendo cura di affidarne
sempre la responsabilità ad un componente del Comitato Direttivo stesso o al
Direttore;
• nomina, su proposta del Presidente, i rappresentanti di FEDERVIAGGIO in Enti,
Organi e Commissioni; nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Direttore.
ART. 7 Presidente – Attribuzioni e compiti
Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo. Rappresenta FEDERVIAGGIO ad ogni effetto di legge e statutario. Ha l’amministrazione ordinaria nonché potere di firma
che può delegare su delibera conforme del Comitato Direttivo.
Egli inoltre:
• rappresenta FEDERVIAGGIO in ogni contesto e circostanza;
• attua le deliberazioni degli Organi collegiali adottando i provvedimenti necessari per
la realizzazione delle stesse;
• convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea dei Soci, del Comitato Direttivo e può compiere tutti gli atti, non demandati dallo Statuto ad altri Organi, che
si rendano
necessari nell'interesse associativo;
• propone per l’elezione al Comitato Direttivo i due Vice Presidenti scegliendoli tra i
componenti del Comitato stesso;
• può cooptare nel Comitato Direttivo ulteriori componenti il cui numero totale non può eccedere la metà dei componenti eletti dall’Assemblea scegliendoli tra i
rappresentanti dei Soci o i loro delegati ad acta identificati ai sensi dell’art. 3;
• propone al Comitato Direttivo per la nomina il Direttore;
• propone al Comitato Direttivo per la nomina i rappresentanti di FEDERVIAGGIO in
Enti, Organi e Commissioni;
In caso di sue dimissioni o di impedimento permanente, il Vice Presidente più anziano di età ne assume ad interim i poteri ed i mandati e convoca, entro 60 giorni dall’assunzione
dell’incarico, il Comitato Direttivo che provvede alla elezione del Presidente che
resterà in
carica fino alla successiva naturale scadenza elettiva.
ART. 8 Collegio dei revisori
Il Collegio dei Revisori è eletto dall’Assemblea dei Soci secondo quanto previsto al precedete art. 5. E’ composto da 3 Membri effettivi di cui almeno uno deve essere
iscritto all’albo dei Revisori contabili. L’Assemblea elegge anche un Membro supplente
che subentra automaticamente ad integrare il Collegio in caso di dimissioni o cessazione
dall’incarico per qualsiasi motivo di uno dei Membri effettivi. I Membri effettivi
ed il Membro supplente eletti dall’Assemblea non devono fare parte di alcun altro
Organo
dell’Associazione.
Le convocazioni delle riunioni devono essere fatte pervenire dal Presidente del Collegio all’indirizzo di ciascun Membro effettivo con un anticipo di almeno 7 giorni
di calendario a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax o comunicazione
di posta elettronica complete di luogo, data, ora della convocazione e ordine del
giorno. Non sono ammesse
deleghe.
Il Collegio dei Revisori è validamente riunito con la presenza di tutti i suoi Membri effettivi.
Esso delibera a maggioranza. Le votazioni sono di norma palesi.
Il Collegio vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e verifica il controllo amministrativo e contabile. Riferisce all'Assemblea con apposita relazione.
Il Membro effettivo del Collegio dei Revisori dimissionario o che cessi comunque
dall'incarico viene sostituito dal Componente supplente fino alla scadenza naturale
dell’Organo.
TITOLO III
FUNZIONAMENTO
ART. 9 Direttore
Il Direttore dell’Associazione è nominato dal Comitato Direttivo su proposta del Presidente.
Coadiuva il Presidente e tutti gli Organi dell’Associazione nell’esecuzione delle attività loro affidate, ha la responsabilità del funzionamento degli uffici e può
rappresentare, su incarico del Presidente, l’Associazione stessa. Partecipa di diritto
alle riunioni di tutti gli Organi dell’Associazione, dei quali è segretario e redige
i verbali.
ART. 10 Fondo di funzionamento
FEDERVIAGGIO e Confturismo regolano con apposito protocollo d’intesa la creazione e le modalità di accesso e gestione del Fondo di funzionamento necessario all’operatività
di FEDERVIAGGIO ed alimentato anche con le quote associative versate dai Soci.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE
MODIFICHE ALLO STATUTO, SCIOGLIMENTO E NORME TRANSITORIE
ART. 11 Modifiche allo statuto
Sulle proposte di modifica al presente Statuto nonché di scioglimento delibera l’Assemblea
con le modalità e le maggioranze previste al precedente art. 5.
ART. 12 Disposizioni finali e norma transitoria
Le controversie fra i Soci e fra FEDERVIAGGIO ed i Soci sono regolate dal Collegio dei Probiviri di Confcommercio, previo esame in prima istanza del Comitato Direttivo
di
FEDERVIAGGIO e del Comitato Direttivo di Confturismo.
Il presente Statuto entra in vigore il giorno della costituzione di FEDERVIAGGIO ed è depositato agli atti di Confturismo e di Confcommercio ai fini della sua registrazione.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili,
le norme
dello Statuto di Confturismo e dello Statuto Confcommercio.
In parziale deroga a quanto previsto agli artt. 5, 6 e 7 del presente Statuto, nel periodo che intercorre dalla costituzione all’assemblea ordinaria dei Soci dell’anno
2010, il Presidente ed i Componenti del Comitato Direttivo sono quelli indicati
nell’atto costitutivo. Il Presidente potrà successivamente cooptare ulteriori Componenti
del Comitato Direttivo – identificati tra i rappresentanti dei Soci ai sensi del
precedente art. 3 – in numero non superiore alla metà dei Componenti indicati nell’atto
costitutivo.